IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge del 27 giugno  2013,  n.  77,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, promulgata a Istanbul l'11 maggio 2011; 
  Visto l'art. 24 della  sopracitata  Convenzione,  che  invita  «gli
Stati ad adottare le misure legislative o di  altro  tipo  necessarie
per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite
di assistenza continua, operanti 24 ore  su  24,  sette  giorni  alla
settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano,  in  modo
riservato o nel rispetto del  loro  anonimato,  delle  consulenze  su
tutte le forme di violenza»; 
  Considerato che il Dipartimento per le pari opportunita', in  linea
con quanto richiesto dalla sopracitata Convenzione, ha istituito gia'
dall'8 marzo 2006 una linea telefonica dedicata attiva 24 ore  su  24
sette giorni alla settimana per le vittime di violenza  di  genere  e
stalking; 
  Visti gli articoli 12 e 13 del decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
che hanno stabilito rispettivamente, l'istituzione di un servizio  di
gestione del call  center  dedicato  al  numero  verde  nazionale  di
pubblica utilita' 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere
e stalking e predisposto la copertura finanziaria dello stesso; 
  Visto  l'art.  13  del  piano  di  numerazione  nel  settore  delle
telecomunicazioni e disciplina  attuativa  approvati  dalla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 26/08/CIR e  ad
essa allegati; 
  Visto il decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle  province,  in  attuazione  delle  indicazioni
contenute nella Convenzione di Istanbul sopra citata; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto l'art. 1, comma 348, della citata legge n. 160  del  2019  il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche, di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in
modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti
all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica  utilita'
per il sostegno alle vittime di violenza  e  stalking,  promosso  dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 160  del  2019  il
quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della citata legge n. 160, su proposta  del  Ministro  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  i  modelli  dei
cartelli, i relativi contenuti,  le  lingue  utilizzate,  nonche'  le
modalita' e le tempistiche di esposizione; 
  Visto l'art. 1, comma 350, della legge n. 160  del  2019  il  quale
prevede che negli esercizi pubblici di  cui  all'art.  86  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno  1931,  n.  773,  nei  locali  dove  si  svolge   l'assistenza
medico-generica e pediatrica, di cui  all'art.  25,  comma  3,  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge  2
aprile 1968, n. 475, e' esposto il cartello di cui al comma 348,  con
le modalita' e le tempistiche previste dal decreto di  cui  al  comma
349; 
  Visto l'art. 1, comma 351, della richiamata legge n. 160  del  2019
il quale prevede che la violazione della disposizione di cui al comma
348, costituisce elemento  di  valutazione  della  sussistenza  della
responsabilita' dirigenziale,  ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 1, comma 352, della richiamata legge n. 160  del  2019
il quale prevede che, ai fini dell'attuazione delle  disposizioni  di
cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento  di  cui  al
comma 352, la dotazione  del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 0,1 milioni  di
euro per l'anno 2020; 
  Considerato che la suddetta  somma  di  0,1  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2020 e' stata stanziata a valere sul bilancio
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   centro    di
responsabilita' n. 8 «Pari opportunita'» - cap. n. 496; 
  Vista la proposta del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia del 29 maggio 2020, formulata ai sensi del comma  349  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visti gli avvisi favorevoli espressi dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  con  nota  del  27  maggio  2020  e  dal   Ministero
dell'interno, con nota del 29 aprile 2020, relativi all'adozione  del
provvedimento; 
  Ritenuto quindi  di  procedere  all'attuazione  delle  disposizioni
previste dall'art. 1, commi da 348 a 352, della richiamata  legge  n.
160 del 2019; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 27
luglio 2020; 
  Vista la nota  del  Capo  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
acquisita dal Dipartimento per  il  coordinamento  amministrativo  in
data  5  agosto  2020,  n.  prot.   17482,   con   riferimento   alle
raccomandazioni formulate dalla Conferenza unificata; 
  Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 349, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, definisce  il  modello  del  cartello
recante il numero verde di pubblica utilita'  per  il  sostegno  alle
vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento  per
le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,  il
relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonche' le modalita'  e  le
tempistiche  di  esposizione  del  medesimo  cartello  da  parte  dei
soggetti e nei locali espressamente indicati nei commi 348 e 350  del
medesimo art. 1 della citata legge n. 160 del 2019. 
  2. Il cartello di cui al  comma  1,  adeguatamente  visibile,  deve
contenere la  seguente  dicitura:  «se  sei  vittima  di  violenza  o
stalking chiama il 1522». 
  3. Il cartello di cui  al  comma  2,  e'  tradotto  nelle  seguenti
lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo,  cinese,  russo,
portoghese, rumeno, bengali. Il cartello puo' essere  tradotto  anche
in altre lingue in considerazione di comunita' o  gruppi  linguistici
presenti sul territorio di riferimento. 
  4. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto, e' riprodotto il contenuto grafico del modello del  cartello
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. I soggetti individuati ai commi 348  e  350  dell'art.  1  della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019,  provvedono  all'esposizione,  nei
locali indicati nei medesimi commi, del cartello secondo  il  modello
definito dal presente articolo, entro il termine di  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Il modello del cartello e' scaricabile  gratuitamente  dai  siti
istituzionali del Governo (www.governo.it), del Dipartimento  per  le
pari opportunita' (http://www.pariopportunita.gov.it), del  Ministero
dell'interno (www.interno.gov.it) e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze (www.mef.gov.it). 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2020 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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